

VICINI DI CASA; COME MANTENERE BUONI RAPPORTI dal sito idealista.it
A marzo, codacons (coordinamento per le associazioni in difesa dei consumatori) informava che ogni anno in Italia due milioni di liti condominiali finiscono di fronte a un giudice, mentre a settembre Anaci (associazione italiana degli amministratori) denunciava la crescita costante del fenomeno, con l’8% di cause condominiali in più nell’ultimo anno casi limite a parte, mantenere buoni rapporti di vicinato non è una cosa semplice e a volte si tratta di una vera e propria impresa. Alzi la mano chi non ha mai avuto discussioni con un vicino di casa! Tuttavia la convivenza pacifica non è un traguardo irraggiungibile; è sufficiente rispettare alcune fondamentali regole di educazione, civiltà e buon senso, come quelle suggerite da idealista.it. inizia tu a dare il buon esempio. Prima regola: presentati. Quando ti trasferisci in un nuovo quartiere, il primo passo per instaurare buoni rapporti di vicinato è quello di presentarti ai tuoi vicini di casa, loro potranno darti consigli e informazioni utili sul nuovo quartiere, mentre tu potrai farti un’idea sulla nuova comunità e capire come comportarti per essere bene accolto. Non esagerare con il rumore. Uno dei principali motivi di litigio tra vicini è l’eccesso di rumore. Cerca perciò di fare attenzione, a volte basta soltanto un po’ di tatto, ad esempio: evita di tenere radio, stereo e televisione a un volume troppo elevato, soprattutto la sera tardi, al mattino molto presto oppure nel primo pomeriggio del week end, quando i rumori diventano particolarmente molesti per chi è solito schiacciare un pisolino. Un consiglio: sistema tv e casse dello stereo lontane dai muri che separano il tuo appartamento da quello del vicino; se devi effettuare qualche lavoro di casa, evita di farlo nelle ore in cui le persone potrebbero riposare. Sarebbe inoltre buona cosa avvisare i vicini per prevenire possibili lamentele. L’educazione e il rispetto pagano sempre; se hai un cane che abbaia in continuazione, il discorso si complica. Quando un cane abbaia c’è sempre un motivo, perciò è inutile -e crudele- punirlo per farlo smettere. se si tratta di un vizio persistente che ti ha già causato problemi in passato, la cosa migliore che tu possa fare è contattare un addestratore che insegni al tuo cane ad abbaiare meno.
Non litigare per il parcheggio. Parcheggia la tua auto all’interno delle apposite strisce e rispetta la segnaletica stradale. in altri termini evita di parcheggiare a pettine, in doppia fila o in spazi che non potresti occupare. Ricorda che la strada appartiene a tutti e il posteggio di fronte a casa tua non ti spetta di diritto, se poi le abitazioni dei tuoi vicini hanno un cancello o un vialetto d’accesso, non ingombrare il passaggio con la tua auto o altre cose di tua proprietà. potresti disporli molto male nei tuoi confronti. Rispetta le tue cose e rispetterai anche gli altri. Contribuisci al decoro e all’ordine del condominio o del contesto nel quale vai ad abitare. per un rapporto di buon vicinato, rispetta la comunità seguendo alcune regole di convivenza civile, per esempio: non lasciare in giro i sacchetti della spazzatura, sistema i giocattoli di tuo figlio sparpagliati in giardino, rispetta gli spazi comuni. Non fare l’orso. Quando esci di casa e incroci un tuo vicino, ricordati che è buona norma salutare. Se hai tempo, puoi anche fermati a scambiare due parole; sarebbe una buona idea partecipare a qualche iniziativa promossa dalla comunità, accettare l’invito a una festa o a una cena tra vicini oppure organizzare tu stesso qualcosa per creare una buona relazione. Insomma, non disdegnare quelle occasioni di vita sociale che potrebbero aiutarti a conoscere i tuoi nuovi vicini, a farti nuovi amici e a mantenere con loro buoni rapporti. Dare per ricevere. Può capitare che un vicino abbia bisogno del tuo aiuto. potrebbe ad esempio chiederti di ritirare a nome suo una missiva importante mentre si trova al lavoro, oppure di dargli una mano per far ripartire l’auto in panne; non è solo un discorso di cortesia, ma anche un’opportunità per rapportarsi e predisporre l’altro a ricambiare il favore in futuro. Lascia perdere i gossip. I pettegolezzi tra vicini viaggiano a velocità disarmanti. Evita di essere coinvolto nel circolo del gossip, perché le voci potrebbero rivelarsi prive di fondamento e comunque è probabile che siano state distorte prima di giungere alle tue orecchie. Se ti fai coinvolgere, inoltre, rischi di venire etichettato come il pettegolo -o la pettegola- della via, un appellativo non proprio lusinghiero, che potrebbe precluderti la possibilità di stringere amicizie più profonde.
L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ANCHE PER GLI EDIFICI ESISTENTI
estratto da “Immobili & Proprietà” a firma del Notaio Antonio Testa
A partire dall’8 ottobre 2005 è entrato in vigore l’obbligo di certificazione energetica. Nonostante la selva di norme, disposizioni periferiche e decreti, è certo che anche i proprietari degli appartamenti esistenti alla data succitata devono presentare la certificazione in fase di vendita dell’immobile. Il tutto in rispetto delle Direttive Comunitarie e nonostante la Legge 133 del 6 agosto 2008. Tale ultima normativa italiana ha fatto si che mentre per gli edifici di nuova costruzione l’obbligo di dotazione scattasse automaticamente al momento della conclusione dei lavori di realizzazione, per gli edifici esistenti non vi è l’obbligo di dotazione generalizzato, essendo tale impegno legato al momento in cui l’immobile sarà trasferito a titolo oneroso. Il d.lgs. 29 dicembre 2006 n.311 ha introdotto la previsione di una documentazione momentaneamente suppletiva rispetto all'Attestato di Certificazione Energetica, detto Attestato di Qualificazione Energetica, che fa le veci del citato Certificato. Ai previsti 120 giorni di termine per tale nuovo Attestato (tanto prevede il Decreto legislativo) si è arrivati all’ultima disposizione con il D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 che ha previsto le metodologie di calcolo e i criteri generali delle prestazione energetiche degli edifici in relazione agli impianti termici, di produzione dell’acqua calda e per scopi igienico sanitari installati. Se da un lato l’obbligo dal 1° luglio 2009 è stato esteso a tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro età, manca però una vera e propria certificazione energetica, fintanto che le Linee Guida Nazionali diverranno operative; linee che dovrebbero introdurre i termini tecnici per rendere appunto operativo e unificato il certificato, lasciando invece in essere, al momento, solo la Qualificazione energetica sopra detta. Diventa logico chiedersi quale valenza avrà tale obbligo se manca una sanzione in caso d’inadempimento, ovvero quale necessità di rispetto inderogabile debba riconoscersi a tale obbligo qualora le parti del contratto né convengano una deroga pattizia. E’ bene ricordare che la norma introduce l’obbligo di dotazione della certificazione energetica rispetto all’edificio come corredo documentale funzionalizzato all’utilizzo del bene, che, ai sensi dell’art. 1477 del codice civile, deve necessariamente essere preparato dal venditore per consentire all’acquirente la piena utilizzabilità dell’acquisto. Da precisare ancora che nel nostro diritto la mancanza di una sanzione non esclude l’obbligo di osservanza di una norma. Da precisare però che il notaio che non ottemperi alla norma e consenta deroghe pattizie, nulla intaccherebbe, ne per il compratore ne per il venditore e neanche per il notaio stesso, fatta salva la mancanza di rispetto di natura deontologica che potrebbe determinare una indiretta lesione dell’interresse generale. Mancando la completezza del negozio giuridico, infatti, si potrebbe ravvisare un mancato rispetto dell’interesse dell’intera collettività. Unico esempio, per ora, in Italia, la Regione Lombardia che ha introdotto sanzioni onerose (da un minimo di € 5000,00 ad un massimo di € 20.000,00) per il venditore (L.R. Lombardia 29/06/09 n.10). E quindi da ritenersi indispensabile che il controllo e il rispetto di una disposizione, che preveda l’obbligo di dotazione della certificazione energetica, non debba essere sottratto al compratore e tralasciato dal notaio in sede rogitante: si creerebbe certamente una poco accorta diligenza professionale.